Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.
Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto: - temporaneamente, per il solo 2022; - in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante; - nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore
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